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Sez. 6, Sentenza n. 10124 del 25/09/1984 Ud. (dep. 15/11/1984) Rv. 166714 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA - REVOCA DEL DECRETO NON DICHIARATA - SUSSISTENZA - RINVIO A UDIENZA FISSA - MANCATA CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO A QUESTA UDIENZA - RINVIO A NUOVO RUOLO - DECISIONE DEL GIUDICE - ESECUTIVITÀ DEL DECRETO - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166714-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - COMPARIZIONE ALLA PRIMA UDIENZA - REVOCA DEL DECRETO NON DICHIARATA - SUSSISTENZA - RINVIO A UDIENZA FISSA - MANCATA CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO A QUESTA UDIENZA - RINVIO A NUOVO RUOLO - DECISIONE DEL GIUDICE - ESECUTIVITÀ DEL DECRETO - ILLEGITTIMITÀ.*

In virtù di quanto disposto dall'art. 510 cod. proc. pen. la comparizione, nel giudizio di opposizione a decreto penale, dello opponente importa di diritto, anche se non formalmente dichiarata, la revoca del decreto penale di modo che il giudice, investito della cognizione diretta dell'opposizione, non può sottrarsi al dovere funzionale di decidere il merito della causa e non può far rivivere un decreto non più esistente e privo di efficacia giuridica. Ne consegue che qualora l'opponente compaia alla udienza fissata e poi il processo venga rinviato ad altra udienza, nella quale sia rinviato nuovamente, ma a nuovo ruolo, e a quest'ultima udienza l'opponente non si presenti, il pretore non può dichiarare la esecutività del decreto, in quanto questo ha perso ogni efficacia giuridica in relazione alla prima comparizione dell'opponente stesso. (V mass n 160119; (V mass n 148357; (V mass n 088039; (V mass n 137551; (V mass n 136742; (V mass n 135316; (V mass n 134730; (V mass n 132758).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)