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Sez. 5, Sentenza n. 26364 del 29/12/2010 (Rv. 615751 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE | Impugnazione di accertamento di maggior valore ai fini INVIM - Valutazione dell'immobile - Stima dell'UTE - Valore probatorio di atto pubblico - Esclusione - Fonte di convincimento del giudice - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2010-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615751-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE

In tema di INVIM, qualora la rettifica del valore di un immobile si fondi sulla stima effettuata dall'UTE, il giudice investito della relativa impugnazione, pur non avendo tale stima il valore di atto pubblico, non può automaticamente considerare la stessa inattendibile, sulla scorta della considerazione che l'UTE, essendo un'articolazione tecnica dell'Amministrazione, è ontologicamente legata all'ente impositore, ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando, nella motivazione della sentenza, le ragioni del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)