Sez. 5, Sentenza n. 7935 del 30/05/2002 (Rv. 554768 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE | Impugnazione di accertamento di maggior valore ai fini INVIM - Valutazione dell'immobile - Stima dell'UTE - Valore probatorio di atto pubblico - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE
In tema di INVIM, la relazione di stima di un immobile, redatta dall'Ufficio tecnico erariale, e richiamata dall'amministrazione finanziaria nell'avviso di accertamento di maggior valore, costituisce, ai fini della prova, un documento di parte, al quale non può, pertanto, essere attribuito il valore probatorio di un atto pubblico.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)