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Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 05/12/1984 Cc. (dep. 19/02/1985) Rv. 167972 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROVVEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - GIUDICATO - EFFETTO PRECLUSIVO - LIMITI DI APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - OBBLIGO - INCIDENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167972-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROVVEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - GIUDICATO - EFFETTO PRECLUSIVO - LIMITI DI APPLICAZIONE - PROVVEDIMENTO PER LIBERAZIONE ANTICIPATA - VALUTAZIONE GLOBALE DELLA CONDOTTA DEL CONDANNATO - OBBLIGO - INCIDENZA - LIMITI.*

Nel procedimento di sorveglianza, l'effetto preclusivo del giudicato non è assoluto, ma riguarda gli stessi elementi - presupposti di fatto e ragion di diritto - oggetto dei provvedimenti posti a confronto. Pertanto, in Sede di procedimento per liberazione anticipata, lo Obbligo della valutazione globale, che deve abbracciare l'intero anno della detenzione, fin dal suo inizio, non può coinvolgere il riesame delle ragioni in base alle quali è stata concessa o negata in precedenza, la riduzione di pena. (V mass n 137518).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)