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Sez. 4, Sentenza n. 2052 del 09/09/1985 Cc. (dep. 24/09/1985) Rv. 170427 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: NUOVA APPLICAZIONE DI SORVEGLIANZA SPECIALE.*
Stato
decisa il 1985-09-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170427-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELL'INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO PENALE - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: NUOVA APPLICAZIONE DI SORVEGLIANZA SPECIALE.*

Il principio dell'intangibilità del giudicato trova applicazione nel processo di prevenzione, che ha natura giurisdizionale; esso tuttavia opera in relazione alle situazioni obiettive consacrate nella statuizione giudiziale ma non impedisce l'esame di circostanze sopravvenute o che, successivamente palesatesi, non hanno formato oggetto del precedente giudicato. (nella specie a persona, nei cui confronti in precedenza era già stata applicata la sorveglianza speciale di P.S., era stata nuovamente applicata la stessa misura di prevenzione fondata su elementi sopravvenuti). (V mass n 169181; (V mass n 163356; (Conf mass n 167972; (Conf mass n 162417; (Conf mass n 159500).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)