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Sez. 6, Ordinanza n. 25047 del 25/03/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229602 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE | Misure cautelari disposte ex art. 714 cod. proc. pen. - Disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229602-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - misure cautelari - IN GENERE

In tema di estradizione, alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. non è applicabile la disposizione di cui all'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., che esclude l'applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso che il rinvio operato dal citato art. 714 alle norme del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto applicabili, ed a tale fine si deve tenere conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)