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Sez. 6, Sentenza n. 3889 del 19/12/2011 Cc. (dep. 31/01/2012) Rv. 251657 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Misure cautelari applicate ex art. 714 cod. proc. pen. - Disposizione di cui all'art. 275, comma secondo - Bis, cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251657-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 cod. proc. pen. non è applicabile la norma di cui all'art. 275, comma secondo-bis, cod. proc. pen., che esclude l'applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso che il rinvio del su citato art. 714 alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto le stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)