Sez. 3, Sentenza n. 13075 del 14/07/2004 (Rv. 574582 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE | Prelazione obbligatoria in favore del locatore - Cessione di una quota della società conduttrice - Prelazione - Sussistenza - Esclusione - Cessione ad un unico soggetto di tutte le quote della società conduttrice - Prelazione - Sussistenza - Esclusione - Limiti.
AZIENDA - CESSIONE - IN GENERE
Qualora in favore del locatore sia pattuito il diritto di prelazione sull'azienda esercitata nell'immobile in caso di locazione o cessione dell'azienda stessa "anche a mezzo di cessione di quote", la cessione di quote della società conduttrice (nella specie, società di persone) non è in alcun modo assimilabile al trasferimento a titolo oneroso dell'azienda predetta né alla diversa ipotesi della alienazione della quota in comproprietà dell'azienda che i comproprietari hanno concesso in locazione ad un terzo, atteso che la cessione della quota sociale non attribuisce al socio subentrato la proprietà di una porzione dei beni della società, ma gli attribuisce una quota del relativo patrimonio, comprensivo delle passività, dei crediti, dei rischi, della esposizione per le obbligazioni già contratte, nonché dei poteri di indirizzo e gestione dei programmi societari con le relative aspettative, e atteso inoltre che, continuando l'immobile locato ad appartenere alla società, non sono neppure ipotizzabili, in difetto di alienazione del bene, l'esercizio della prelazione e l'eventuale retratto, che non potrebbe rivolgersi né nei confronti della società, che non ha mai alienato il bene, né nei confronti del socio subentrante, che non ne è mai diventato proprietario; la sussistenza del diritto di prelazione è da escludersi anche nel caso di cessione ad un unico soggetto della totalità delle quote della società proprietaria dell'immobile locato, dovendo prevalere la considerazione che non sussiste identità tra l'azienda predetta e il bene oggetto dell'acquisto (consistente in un più vasto complesso unitario) e dovendosi perciò riconoscere la prelazione nella sola ipotesi in cui il patrimonio sociale, concentrato nelle mani di un unico soggetto attraverso la cessione della totalità delle quote, sia costituito unicamente dall'azienda locata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2322, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)