Sez. 3, Ordinanza n. 20945 del 20/06/2026 (Rv. 678613-01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47, quinto comma, c.p.c. - Richiesta nella memoria difensiva di esaminare l’eccezione di incompetenza proposta dinanzi al giudice di merito - Ammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Nel regolamento di competenza, la parte resistente, vittoriosa sulla questione di competenza per territorio derogabile per essere stata accolta la sua eccezione subordinata, pur non potendo proporre ricorso incidentale, può chiedere, con la memoria difensiva, alla Corte di cassazione - in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 47, ult. comma, c.p.c. e tenuto conto dei poteri della stessa Corte in relazione alla questione di competenza devolutale col regolamento -, per l'ipotesi in cui il ricorso risulti fondato, di esaminare ed accogliere l'eccezione di incompetenza proposta in via principale e disattesa dal giudice di merito, al fine di mantenerne ferma la statuizione, risultando, altrimenti, impossibile per la parte (stante la sua carenza d'interesse) censurare la decisione stessa, benché potenzialmente suscettibile di pregiudicarla in via definitiva, seppur solo sulla competenza.
Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)