Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20826 del 20/08/2018 (Rv. 650489 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Ricorso incidentale proposto dall'intimato - Inammissibilità - Conversione del ricorso incidentale in ricorso autonomo - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In sede di regolamento di competenza non è consentito proporre ricorso incidentale, sicché l'intimato che voglia a sua volta contestare la competenza del giudice originariamente adito è tenuto a proporre un autonomo regolamento di competenza nel termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., il cui mancato rispetto preclude comunque ogni possibilità di conversione del ricorso incidentale in regolamento di competenza autonomo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)