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Sez. 2, Sentenza n. 19132 del 09/08/2013 (Rv. 627849 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Liquidazione del danno in caso di demolizione dell'opera - Riferimento al pregiudizio transitorio e non al diminuito valore di mercato - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627849-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di violazione delle distanze legali, ove sia disposta la demolizione dell'opera illecita, il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme violate, non già avendo riguardo al valore di mercato dell'immobile, diminuito per effetto della detta violazione, essendo tale pregiudizio suscettibile di eliminazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)