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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18108 del 23/06/2023 (Rv. 668333 - 01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Violazione delle distanze nelle costruzioni - Risarcimento del danno - Criteri di determinazione.
Stato
decisa il 2023-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668333-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In caso di violazione delle distanze, il giudice, nel liquidare in via equitativa il danno, deve indicare, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno, tenendo conto della riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore anche in via presuntiva. Non costituisce parametro per determinare il danno risarcibile la modifica dello stato dei luoghi o la complessità delle opere di ripristino, che sono poste a carico dell'autore della violazione.

Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)