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Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258204 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO | Reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. - Attività economiche e finanziarie - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258204-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Nel delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648 ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che rientri nella nozione di attività economica, il finanziamento di una somma di denaro anche modesta, provento di una qualsiasi attività delittuosa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)