Sez. 1, Sentenza n. 2786 del 23/03/1994 (Rv. 485872 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Volontaria - Concessione | Garanzia ipotecaria - Concessione in sede di apertura di credito "di firma" - Invalidità.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Ipoteca - Volontaria - Concessione
La garanzia ipotecaria, in quanto riferibile soltanto a crediti già esistenti, ovvero a crediti futuri, purché dipendenti da rapporti già esistenti (art. 2852 cod. civ.), non puo essere validamente concessa, in sede di apertura di credito "di firma", con la quale la banca si impegni a prestare fideiussione in favore di terzi che si rendano eventualmente creditori del cliente, al fine di assicurare prelazione al diritto di regresso che la banca stessa acquisirà in caso di rilascio di quella fideiussione e di pagamento di quei terzi, atteso che tale credito di regresso si collega solo in via mediata ed indiretta al contratto in corso al tempo dell'ipoteca medesima, non trovando titolo ed origine causale in detto contratto, e, quindi, non è qualificabile come credito da esso dipendente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1843, Cod. Civ. art. 1844, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)