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Sez. 3, Sentenza n. 4521 del 23/11/2001 Ud. (dep. 06/02/2002) Rv. 220844 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Sospensione dell'ingiunzione a demolire da parte del TAR - Effetti sospensivi sul procedimento penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220844-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi l'accoglimento da parte del giudice amministrativo dell'istanza di sospensione dell'ingiunzione a demolire non determina alcuna ipotesi di sospensione del procedimento penale pendente, atteso che l'art. 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede la sospensione dell'azione penale esclusivamente per i procedimenti amministrativi di sanatoria regolati dalla stessa legge e non sussistendo una ipotesi di sospensione del procedimento fino alla definizione del giudizio amministrativo instaurato avverso i provvedimenti adottati dalla P.A. in merito.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)