Sez. 5 - , Sentenza n. 10655 del 17/04/2019 (Rv. 653655 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Agenzia del Demanio - Soggezione all'imposizione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'Agenzia del demanio, la quale, ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. n. 300 del 1999, cura l'amministrazione degli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, non è soggetta all'imposta in quanto il gestore del patrimonio immobiliare pubblico non è ricompreso tra i soggetti passivi elencati nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 65, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)