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Sez. 5 - , Sentenza n. 25152 del 07/12/2016 (Rv. 641941 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Soggetto passivo - Società di cartolarizzazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641941-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non sono soggette all’imposta, che continua a gravare sul’ente proprietario e gestore, come si desume dal combinato disposto degli artt. 2, commi 2 e 6, e 3, comma 1, del d.l. n. 351 del 2001 (conv., con modif., dalla l. n. 410 del 2001), e del d.m. 3 novembre 2001, n. 18765.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 2, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 2 com. 6, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)