Sez. 2, Sentenza n. 1807 del 09/07/1966 (Rv. 323527 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE.*
Nel contratto a favore del terzo la Costituzione del diritto del terzo alla prestazione del promittente, in corrispondenza all'interesse dello stipulante, deve essere prevista e voluta dai contraenti. L'interesse dello stipulante puo avere anche semplice valore morale. E sufficiente che la prestazione al terzo si innesti come effetto accessorio del contratto e si rivolga a beneficio di una persona determinata, o determinabile, la quale, pur rimanendo estranea al contratto, sia presa in diretta considerazione dai contraenti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)