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Sez. 5, Sentenza n. 12731 del 06/11/2000 Ud. (dep. 06/12/2000) Rv. 218117 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Alterazione di copia autentiche di atti - Commessa da privato - Falsità in atto pubblico - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218117-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE

L'alterazione della copia autentica di un atto non rientra nella previsione di cui all'art. 478 cod.pen. (falsità materiale commessa da un pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti), che punisce la formazione di copie false, ma integra il reato di cui all'art. 476 cod. pen. in relazione all'art. 482 dello stesso codice (falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico), poiché tale norma, pur non applicabile agli atti derivativi, comprende certamente l'alterazione della copia dopo il rilascio della stessa in forma legale, atteso che questa incide sull'autenticazione, che è atto pubblico originale. (Fattispecie relativa ad alterazione, commessa da un privato, di copia notarile di un contratto).-

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)