Sez. 2, Sentenza n. 42065 del 03/11/2010 Ud. (dep. 26/11/2010) Rv. 248922 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE | Alterazione di copia informale di un atto pubblico - Rilevanza penale - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE
L'alterazione di copia informale di un atto pubblico non integra il reato di cui agli artt. 476 - 482 cod. pen., che sussiste solo in presenza dell'alterazione di copie autentiche di atti pubblici, né il meno grave reato di cui all'art. 485 cod. pen., che ha ad oggetto la falsificazione delle scritture private. (Fattispecie relativa ad alterazione di fotocopia informale, non autentica, dell'atto pubblico originale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 485
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)