Sez. 2, Sentenza n. 29859 del 23/06/2016 Ud. (dep. 14/07/2016) Rv. 267482 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Appello della parte civile - Assenza dell'appellante all'udienza di discussione - Rinuncia implicita - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
Nel giudizio di appello, la mera assenza della parte civile appellante all'udienza di discussione e la mancata riproposizione delle conclusioni non possono essere considerate, di per sè, manifestazione inequivoche di una rinuncia implicita all'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)