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Sez. 6, Sentenza n. 12165 del 11/03/2009 Ud. (dep. 19/03/2009) Rv. 242931 - 01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Impugnazione della parte civile - Assenza in giudizio - Rinuncia implicita - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242931-01

IMPUGNAZIONI - RINUNCIA

L'assenza nel giudizio d'appello della parte civile, che abbia proposto ritualmente impugnazione, non può essere di per sè considerata quale manifestazione inequivoca di una implicita rinuncia al gravame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)