Sez. 3, Sentenza n. 1103 del 03/02/1994 (Rv. 485199 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere | Prova testimoniale già indicata e rinunciata in primo grado - Inammissibilità in appello.
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere
È inammissibile in appello, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 cod. proc. civ., la prova testimoniale già indicata e rinunciata in primo grado (nella specie, la parte dopo avere articolato la prova testimoniale aveva omesso di coltivarla, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)