Sez. 1, Sentenza n. 8127 del 06/09/1996 (Rv. 499506 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale già indicata e rinunciata in primo grado - Riproponibilità in appello - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
È inammissibile in appello la prova testimoniale già articolata e rinunciata in primo grado, non vertendosi in un'ipotesi di prova nuova ex art. 345 cod. proc. civ. (nella specie, la parte dopo aver articolato la prova testimoniale, aveva omesso di coltivarla chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)