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Sez. L, Sentenza n. 7009 del 25/08/1987 (Rv. 455183 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO SUBORDINATO PRESTATO ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI - ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE - PRESUPPOSTI - POSIZIONE DI CITTADINO EMIGRATO - NECESSITÀ - LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO IN VIRTÙ DI CONTRATTO CON IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO NAZIONALE - EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN ITALIA - CARATTERE NON MANUALE DEL LAVORO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (LAVORATORE ITALIANO ASSUNTO, COME DISEGNATORE TECNICO, DA IMPRESA NAZIONALE PER COLLABORARE ALLO ALLESTIMENTO DI UNA NAVE ALL'ESTERO).*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455183-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - REDDITI DI LAVORO SUBORDINATO PRESTATO ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI - ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE - PRESUPPOSTI - POSIZIONE DI CITTADINO EMIGRATO - NECESSITÀ - LAVORO PRESTATO ALL'ESTERO IN VIRTÙ DI CONTRATTO CON IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO NAZIONALE - EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN ITALIA - CARATTERE NON MANUALE DEL LAVORO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (LAVORATORE ITALIANO ASSUNTO, COME DISEGNATORE TECNICO, DA IMPRESA NAZIONALE PER COLLABORARE ALLO ALLESTIMENTO DI UNA NAVE ALL'ESTERO).*

L'esclusione dalla base imponibile dell'IRPEF sancita dall'art. 3 comma secondo, del d.P.R. 1973 n. 597, per i redditi di lavoro subordinato prestato all'estero da cittadini italiani presuppone, oltre la ricorrenza del requisito riguardante la fonte del reddito, la posizione di cittadino emigrato, senza che al riguardo possa comportare ostacolo il fatto che il lavoro all'estero sia prestato in virtù di contratto (anche a tempo determinato) con imprese aventi Sede nel territorio nazionale, né la circostanza che la retribuzione sia (in tutto o in parte) erogata in Italia, e neppure che il lavoro prestato non sia manuale, atteso che la nozione limitativa dell'emigrante (desumibile dall'art. 10 del R.d. 13 novembre 1919 n. 2205), in correlazione ad un espatrio esclusivamente a scopo di lavoro manuale, deve ritenersi, ai fini fiscali, superata dalla più generica dizione del citato art. 3, in correlazione alla ratio della stessa norma - che riflette l'evoluzione delle qualifiche lavorative sempre meno catalogabili in base alla manualità delle prestazioni - anche in sintonia con il precetto dell'art. 35 cost.. (fattispecie relativa a lavoratore italiano assunto, come disegnatore tecnico, da impresa nazionale per collaborare all'allestimento di una nave all'estero: nei confronti del quale la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto l'illegittimità della ritenuta IRPEF operata dalla datrice di lavoro).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Regio Decr. Legge 13/11/1919 num. 2205 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)