Sez. 1, Sentenza n. 7498 del 24/07/1990 (Rv. 468352 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO - REDDITI DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONDIZIONE DI EMIGRATO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO - REDDITI DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE DELLA BASE IMPONIBILE - CONDIZIONE DI EMIGRATO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In tema di IRPEF, ai fini dell'applicazione del beneficio della esclusione dalla base imponibile, sancito dall'art. 3, comma secondo, del d.P.R. n. 597 del 1973, per i redditi di lavoro subordinato conseguiti da cittadini italiani emigrati all'estero, la condizione di "emigrato" va ritenuta (in conformità alla ratio della norma, che non coincide pedissequamente con quella della legislazione in tema di tutela dell'emigrazione) in presenza di qualsiasi situazione di trasferimento anche a tempo determinato, purché assistito da connotati di stabilità (desumibili dal tempo della presenza all'estero, dal contenuto del contratto ecc.), restandone conseguentemente esclusi i soli "comandi" e le "missioni" circoscritti in limitati ambiti temporali. (V 7009/87, mass n 455183).*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)