Sez. 1, Sentenza n. 1987 del 10/10/1970 (Rv. 348053 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA TRA PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA TRA PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA - SCADENZA DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
In caso di conflitto positivo di Competenza fra due o piu tribunali, che abbiano dichiarato il fallimento del medesimo imprenditore, e ammissibile l'istanza di regolamento di Competenza, anche oltre il termine di cui all'art 47, comma secondo, cod proc civ, dovendosi tale termine coordinare con i principi particolari della legge fallimentare, fra cui quello, fondamentale ed inderogabile, dell'unita della procedura concorsuale, di carattere prevalente, che postula che in ogni caso si determini quale sia il tribunale competente a dichiarare il fallimento. (Conf 2406'69, mass n 341872).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)