Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 28/07/1972 (Rv. 360112 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TERMINI - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO AD ISTANZA DI PARTE - AMMISSIBILITA - DECORSO DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - TERMINI - CONFLITTO POSITIVO DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DI UNO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO AD ISTANZA DI PARTE - AMMISSIBILITA - DECORSO DEL TERMINE - IRRILEVANZA.*
Il regolamento di Competenza ad istanza di parte e esperibile anche in caso di conflitto positivo di Competenza fra due o piu tribunali, i quali abbiano dichiarato il fallimento di uno stesso imprenditore, al fine di ovviare alla pluralita delle procedure esecutive fallimentari. In tale ipotesi la proposizione dell'istanza di regolamento e ammissibile anche dopo la scadenza del termine di trenta giorni fissato dal secondo comma dell'art 47 cod proc civ, dovendosi questa disposizione adattare e coordinare con i particolari principi del fallimento, e, soprattutto, con quello fondamentale, di carattere prevalente, della unitarieta della procedura concorsuale, la quale esclude la possibilita di piu procedimenti fallimentari in relazione ad un medesimo imprenditore. (Conf 1987'70, mass n 348053).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)