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Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20/02/2013 (Rv. 626549 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Giudizi distinti relativi ad uno stesso rapporto giuridico - Assenza dei presupposti per l'efficacia riflessa del giudicato formatosi all'esito di uno di essi - Efficacia di prova o di elemento di prova della sentenza passata in giudicato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626549-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

La sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)