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Sez. 3, Sentenza n. 19492 del 21/09/2007 (Rv. 598979 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Obbligazione solidale dal lato passivo - Giudicato di condanna di un coobbligato solidale in favore del terzo danneggiato - Giudizio di regresso nei confronti di altro coobbligato solidale estraneo all'altro giudizio - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598979-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA

Il principio secondo cui, qualora due giudizi abbiano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Tuttavia, la sentenza passata in giudicato può avere la efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa. (Nella fattispecie, in materia di responsabilità da fatto illecito imputabile a più persone, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accolto la domanda di regresso proposta dal responsabile dell'illecito - già condannato in separato giudizio al risarcimento dei danni in favore del terzo - verso il coobbligato solidale rimasto estraneo al giudizio risarcitorio conclusosi con la condanna del terzo e, nell'affermare il principio precedentemente esaminato, ha anche considerato che, rispetto al giudicato intervenuto tra uno dei condebitori in solido e il creditore, non era intervenuta l'accettazione da parte dell'altro condebitore, con la conseguenza che trovava applicazione il principio dell'inapplicabilità del giudicato nel giudizio di regresso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)