Sez. 3, Sentenza n. 8397 del 07/04/2009 (Rv. 607933 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Terzo opponente - Legittimazione ad impugnare la procedura esecutiva o il titolo esecutivo - Esclusione - Limiti - Titolo esecutivo consistente in una garanzia reale dante al creditore diritto di sequela - Legittimazione ad impugnare - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinato dagli artt. 619 e ss. cod. proc. civ., il terzo opponente non è legittimato ad eccepire i vizi della procedura esecutiva ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa, essendo egli estraneo ai rapporti tra creditore procedente e debitore esecutato, a meno che detto titolo non consista in una garanzia reale che dà al creditore un diritto di sequela, posto che il terzo acquirente del bene vincolato ha un interesse concreto, attuale e suo proprio a contestarne la validità, anche a prescindere dalla pendenza del procedimento esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)