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Sez. 3, Sentenza n. 1627 del 16/02/1998 (Rv. 512674 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE | Legittimazione - A far valere il proprio diritto reale sul bene - Sussistenza - Ad eccepire i vizi della procedura esecutiva - Insussistenza.
Stato
decisa il 1998-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512674-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE

L'opposizione di terzo all'esecuzione, disciplinata dagli artt. 619 e ss. cod. proc. civ., dà luogo ad un processo di cognizione diretto ad accertare la proprietà od altro diritto reale degli opponenti sui beni pignorati. Il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo, posto a base di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)