Sez. 3 - , Ordinanza n. 30850 del 29/11/2018 (Rv. 651939 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza di secondo grado - Impugnazione - Motivo inerente l'espressa affermazione della mancata proposizione di una domanda in primo grado - Contestazione dell'assunto - Vizio percettivo - Errore revocatorio - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Qualora il giudice di merito ometta di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., e non con gli ordinari mezzi d'impugnazione, dovendosi escludere una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)