Sez. 3, Sentenza n. 27555 del 20/12/2011 (Rv. 621063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenza di secondo grado - Impugnazione - Motivo inerente l'espressa affermazione (non preceduta da attività valutativa volta a dimostrare l'assunto) della proposizione di una domanda in primo grado - Contestazione dell'assunto - Vizio percettivo - Errore revocatorio - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Qualora la sentenza d'appello abbia esaminato una domanda espressamente affermando che essa era stata proposta in primo grado e tale affermazione sia stata fatta senza essere preceduta da alcuna attività valutativa diretta a fornire dimostrazione dell'assunto, ha natura di vizio revocatorio ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., in quanto lamenta un errore di percezione e non di valutazione di un fatto processuale, la denuncia con il ricorso per cassazione che la supposizione era erronea, perché la domanda non era stata proposta. Ne consegue l'inammissibilità del relativo motivo, perché la censura avrebbe dovuto farsi valere con il mezzo della revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)