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Sez. 1, Sentenza n. 10742 del 07/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161695 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE PER USO NON TERAPEUTICO - MODICA QUANTITÀ - VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ DEI CRITERI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161695-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - DETENZIONE PER USO NON TERAPEUTICO - MODICA QUANTITÀ - VALUTAZIONE - APPLICABILITÀ DEI CRITERI SOGGETTIVI - ESCLUSIONE.*

Allorquando la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope avviene non per uso terapeutico, non sono applicabili criteri soggettivi per determinare la modica quantità della stessa, la quale, invece, va valutata esclusivamente sulla base di un criterio oggettivo, quale emerge dagli artt. 72 e 80 della legge n. 685 del 1975. Ne consegue che, in tali ipotesi, non è possibile ritenere la modica quantità in misura variabile a seconda del grado di assuefazione del tossicodipendente che la detiene.*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)