Sez. 1, Sentenza n. 5210 del 09/02/1984 Ud. (dep. 04/06/1984) Rv. 164610 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - CRITERIO OGGETTIVO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIVA - USO PERSONALE TERAPEUTICO - CRITERIO SOGGETTIVO - APPLICABILITÀ.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - CRITERIO OGGETTIVO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIVA - USO PERSONALE TERAPEUTICO - CRITERIO SOGGETTIVO - APPLICABILITÀ.*
In materia di stupefacenti, il concetto di modica quantità deve essere definito con criteri esclusivamente oggettivi, come quella che è sufficiente al fabbisogno di un normale tossicodipendente per un brevissimo tempo (due - tre giorni). Ne deriva che non si possono prendere a parametro criteri soggettivi (quali il maggior consumo necessario ad un accanito tossicodipendente), se non per la valutazione delle sostanze detenute per uso personale terapeutico. (Conf mass n 161695).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)