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Sez. 2, Sentenza n. 111 del 14/01/1972 (Rv. 355835 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355835-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

In appello non sono consentite modificazioni della causa petendi che importino mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, per essere la diversa causa petendi fondata su presupposti di fatto e situazioni giuridiche non prospettate in primo grado. (V 1204'70, mass n 346835).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)