Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 04/09/1970 (Rv. 346835 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI - FATTISPECIE.*
Concreta l'ipotesi di una domanda nuova in appello anche una modificazione della causa petendi che involga la trasformazione obiettiva del contenuto intrinseco, della natura e del fondamento della domanda proposta in primo grado, di guisa che ci si trovi in presenza di una Azione avente diversa fisionomia giuridica, anche se tendente al medesimo risultato concreto non e consentita in appello la modificazione della causa petendi quando, pur rimanendo fermo il petitum, si concreti, non gia nel semplice mutamento della qualificazione giuridica della situazione di fatto posta in primo grado a fondamento della domanda, ma nel mutamento del fatto costitutivo del diritto vantato, introducendo, per la prima volta in appello, un nuovo tema di indagine. E si ha proposizione di domanda nuova in appello anche quando, dedotto in primo grado, quale causa petendi, un determinato fatto giuridico, aggiungendosi la prospettazione di altri elementi di fatto aventi la sola funzione di dare ragione dell'accadimento del fatto giuridico dedotto e quindi ponentesi in situazione esterna rispetto all'ambito della causa petendi, nel giudizio di secondo grado quegli elementi di fatto aggiuntivi vengono tramutati in fatto giuridico costituente esso solo la causa petendi, in sostituzione del diverso fatto giuridico dedotto in primo grado. (nella specie, in primo grado era stata posta domanda di risoluzione di un contratto di permuta di due autovetture per inadempimento della obbligazione di consegna di una delle autovetture in grado di appello, invece, si era chiesta la risoluzione per mancato trasferimento della proprieta della vettura, in quanto tale proprieta spettava a terzi. Il SC ha ravvisato un radicale mutamento della causa petendi ed ha enunciato il principio che precede). (V 3780, 69, mass n 344066 3528, 69, mass n 343690).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)