Sez. 2, Sentenza n. 2347 del 01/03/1995 (Rv. 490838 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE | Pluralità di requisiti - Simultanea ricorrenza - Necessità - Insussistenza di uno dei requisiti - Accertamento - Indagine circa la sussistenza degli altri - Irrilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE
L'azione generale di rescissione per lesione prevista dall'art. 1448 cod. civ. richiede la simultanea ricorrenza di tre requisiti e cioè l'eccedenza di oltre la metà della prestazione rispetto alla controprestazione, l'esistenza di uno stato di bisogno, che funzioni come motivo della accettazione della sproporzione fra le prestazioni da parte del contraente danneggiato ed, infine, l'avere il contraente avvantaggiato tratto profitto dall'altrui stato di bisogno del quale era consapevole. Fra i tre elementi predetti non intercede alcun rapporto di subordinazione od alcun ordine di priorità o precedenza, per cui riscontrata la mancanza o la mancata dimostrazione dell'esistenza di uno dei tre elementi, diviene superflua l'indagine circa la sussistenza degli altri due e l'azione di rescissione deve essere senz'altro respinta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)