Sez. 2, Sentenza n. 5535 del 22/10/1981 (Rv. 416256 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI UNA DI ESSE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DELLE ALTRE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI UNA DI ESSE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DELLE ALTRE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le condizioni dell'Azione generale di rescissione per lesione, fissate dall'art. 1448 cod. civ., non sono legate da rapporto di subordinazione od ordine di priorità, con la conseguenza che, riscontrata la Mancanza o l'omessa dimostrazione dell'esistenza di una di esse (nella specie: lesione ultra dimidium), diviene superflua ogni indagine sulla ricorrenza delle altre (stato di bisogno di una parte, del quale l'altra abbia approfittato per trarne vantaggio) e la domanda va senz'altro respinta. (Conf. 1947/78, mass. N. 391312; (Conf. 1650/73, mass. N. 364536).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)