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Sez. 2, Sentenza n. 5535 del 22/10/1981 (Rv. 416256 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI UNA DI ESSE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DELLE ALTRE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416256-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RESCISSIONE - AZIONE GENERALE DI RESCISSIONE PER LESIONE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI UNA DI ESSE - INDAGINE SULLA SUSSISTENZA DELLE ALTRE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le condizioni dell'Azione generale di rescissione per lesione, fissate dall'art. 1448 cod. civ., non sono legate da rapporto di subordinazione od ordine di priorità, con la conseguenza che, riscontrata la Mancanza o l'omessa dimostrazione dell'esistenza di una di esse (nella specie: lesione ultra dimidium), diviene superflua ogni indagine sulla ricorrenza delle altre (stato di bisogno di una parte, del quale l'altra abbia approfittato per trarne vantaggio) e la domanda va senz'altro respinta. (Conf. 1947/78, mass. N. 391312; (Conf. 1650/73, mass. N. 364536).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1448

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)