Sez. 1, Sentenza n. 10134 del 02/05/2007 (Rv. 596465 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Decisioni emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti - Ricorso per cassazione - Proposizione con unico atto - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO
Nell'ordinamento processualcivilistico non è previsto che con un unico atto possano essere impugnati più sentenze o provvedimenti, tranne che nei casi nei quali le sentenze o le altre decisioni siano pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diversi fasi o gradi. Pertanto, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente contro decisioni diverse, pronunciate dal giudice di merito all'esito di procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché intercorsi fra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti. (Fattispecie in cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso due distinti decreti in materia di concorso negli oneri di mantenimento della prole ex art.148 cod. civ. emanati nel corso di procedimenti diversi, tra le stesse parti, con deduzione di motivi di gravame parzialmente identici per l'uno e per l'altro provvedimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)