Sez. 3, Sentenza n. 5472 del 06/06/1994 (Rv. 486899 - 01)
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni | Impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto - Ammissibilità - Condizioni - Sentenze diverse pronunciate in procedimenti distinti e concernenti soggetti parzialmente diversi - Ricorso per cassazione proposto contestualmente con un unico atto - Inammissibilità - Applicabilità in sede di legittimità dell'art. 274 cod. proc. civ. - Esclusione.
Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Riunione delle impugnazioni
L'impugnazione di una pluralità di sentenze con un unico atto è consentita solo quando queste siano tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorché in diverse fasi o gradi - come nel caso di sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e di successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e di quella conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e di quella di rigetto della istanza di revocazione, allorché le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie; di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l'una il merito e l'altra una questione pregiudiziale -, mentre è inammissibile sia il ricorso per cassazione proposto contestualmente e con un unico atto, contro sentenze diverse, pronunciate dal giudice del merito in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, che concernano soggetti anch'essi parzialmente diversi, sia l'applicabilità in sede di legittimità, ai fini di una eventuale riunione, del disposto dell'art. 274 cod. proc. civ., che comporta valutazioni di merito ed esercizio di poteri discrezionali propri ed esclusivi del giudice del merito stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)