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Sez. L, Sentenza n. 3267 del 18/05/1981 (Rv. 413848 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE STESSO - EQUIVALENZA.*
Stato
decisa il 1981-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413848-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE AL PROCURATORE STESSO - EQUIVALENZA.*

La notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore domiciliatario equivale a quella fatta direttamente a quest'ultimo, ai sensi degli artt 170 e 285 cod proc civ, giacche ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione e essenziale - e tale esigenza e pienamente soddisfatta dalla notifica suddetta - che la persona professionalmente qualificata venga a conoscenza della sentenza, in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e l'opportunita della proposizione del gravame. (Conf 1435/79, mass n 397757).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)