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Sez. 3 - , Ordinanza n. 33740 del 16/11/2022 (Rv. 666172 - 01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE | Cancellazione invalidamente ordinata - Reiscrizione dell’ipoteca in forza del medesimo titolo - Conseguenze - Reviviscenza dell’originaria iscrizione - Esclusione - Tutela risarcitoria - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666172-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE

La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la reviviscenza dell'originario vincolo ipotecario potesse conseguire all'attestazione dell'erroneità

della cancellazione, effettuata dal Conservatore mediante annotazione a margine della cancellazione stessa).

Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2878 lett. 1, Cod. Civ. art. 2881, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 232 bis, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)