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Sez. 1, Sentenza n. 3988 del 17/12/1969 (Rv. 344452 - 01)

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - CANCELLAZIONE D'ISCRIZIONE - ESTINZIONE DELL'IPOTECA - NULLITA DELL'ORDINE DI CANCELLAZIONE - IRRILEVANZA - REVIVISCENZA DELL'IPOTECA - NECESSITA DI NUOVA ISCRIZIONE - CONFLITTO TRA CREDITORE IPOTECARIO, LA CUI ISCRIZIONE E STATA CANCELLATA, ED ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344452-01

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA (DIRITTO REALE) - CANCELLAZIONE D'ISCRIZIONE - ESTINZIONE DELL'IPOTECA - NULLITA DELL'ORDINE DI CANCELLAZIONE - IRRILEVANZA - REVIVISCENZA DELL'IPOTECA - NECESSITA DI NUOVA ISCRIZIONE - CONFLITTO TRA CREDITORE IPOTECARIO, LA CUI ISCRIZIONE E STATA CANCELLATA, ED ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, anche se nullamente concessa od ordinata, estingue l'ipoteca, che puo rivivere soltanto in virtu di una nuova iscrizione e soltanto dal momento in cui questa ha luogo. Pertanto, un conflitto di diritti tra il creditore ipotecario, la cui iscrizione sia stata indebitamente cancellata, ed il terzo, che abbia acquistato l'immobile ed abbia trascritto il suo titolo nel tempo intercorrente tra la cancellazione e la nuova iscrizione, non e neppure ipotizzabile. (V 2247-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2881, Cod. Civ. art. 2878

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)