Sez. 1, Sentenza n. 29667 del 17/06/2003 Cc. (dep. 16/07/2003) Rv. 226141 - 01
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA | Luogo di accertamento del reato - Nozione - Fattispecie in materia di omesso versamento di tributi doganali.
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA
Ai fini della determinazione della competenza per territorio, nel caso di reato finanziario, ai sensi dell'art. 21, ult. comma, della legge 7 gennaio 1929 n. 4, per "luogo dove il reato è stato accertato" deve intendersi quello in cui gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno proceduto alle opportune indagini in funzione della scoperta del reato nella sua materialità ed alla raccolta delle relative prove. Pertanto, nell'ipotesi di omesso versamento di tributi doganali, poiché la relativa constatazione non può che essere frutto di una verifica e, quindi, di un "accertamento" ad opera degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, la competenza per territorio dev'essere necessariamente determinata con riferimento al luogo di effettuazione di detta verifica, da cui è emersa la violazione.
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)