Sez. 3, Sentenza n. 11978 del 09/01/2014 Cc. (dep. 13/03/2014) Rv. 258732 - 01
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA | Violazioni finanziarie - Competenza per territorio - "Luogo dell'accertamento" - Determinazione - Criteri - Sede dell'ufficio procedente alla effettiva valutazione degli elementi conoscitivi - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA
La competenza per territorio prevista dall'art. 21 della legge n. 4 del 1929 per i reati finanziari va determinata nel "luogo dell'accertamento", che coincide con la sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, mentre è irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da valutare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che il luogo di accertamento, con riferimento a reati in materia di violazioni doganali, corrispondesse alla sede dell'A.G. requirente che, disposte le indagini per verificare l'esistenza di irregolarità tributarie, ne aveva apprezzato i risultati).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)