Sez. 1, Sentenza n. 25510 del 16/12/2010 (Rv. 615795 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA | Richiesta di condanna al risarcimento del danno, da determinare in via principale in separato giudizio ed in via subordinata nel giudizio stesso - Proposizione originariamente alternativa - Ammissibilità - Facoltà di opposizione del convenuto alla limitazione della pronuncia all'"an debeatur" - Sussistenza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - ALTERNATIVA
Con riguardo alle azioni di risarcimento del danno (sia in materia contrattuale che extracontrattuale), è ammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, senza che sia necessario il consenso (espresso o tacito) del convenuto, costituendo essa espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Pertanto, in caso di domande "ab origine" alternative, al convenuto è riconosciuta la sola facoltà di opposizione alla richiesta di condanna generica, con conseguente onere dell'attore, in tal caso, di dare dimostrazione della esistenza del danno e conseguente divieto, per il giudice, di rimessione ad un separato giudizio la determinazione del "quantum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)