Sez. 3, Sentenza n. 716 del 03/03/1976 (Rv. 379364 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - AMPLIAMENTO DEL PETITUM - AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - AMPLIAMENTO DEL PETITUM - AMMISSIBILITA DELLA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - PRONUNCIA D'INCOMPETENZA - NECESSITA.*
Allorquando l'attore modifichi la domanda, ampliando il petitum oltre i limiti della Competenza per valore del giudice adito, questi, se ritenga ammissibile la modificazione della domanda (trattandosi di emendatio e non di mutatio libelli) deve dichiarare la propria incompetenza. (Conf 1212/72, mass n 357693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)