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Sez. 1, Sentenza n. 1212 del 17/04/1972 (Rv. 357693 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - AMPLIAMENTO DEL PETITUM - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DELL'INCOMPETENZA - NECESSITA - ECCEZIONE IN ORDINE ALLA RINUNCIA DELLA PARTE DI DOMANDA ECCEDENTE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357693-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - AMPLIAMENTO DEL PETITUM - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - DECLARATORIA DELL'INCOMPETENZA - NECESSITA - ECCEZIONE IN ORDINE ALLA RINUNCIA DELLA PARTE DI DOMANDA ECCEDENTE - ININFLUENZA.*

Allorquando l'attore modifichi la domanda, ampliando il petitum oltre i limiti della Competenza per valore del giudice adito, questi, ove ritenga ammissibile la modificazione della domanda, deve dichiarare la propria incompetenza. Siffatta pronuncia non puo essere influenzata dalla questione di merito, sollevata dal convenuto, secondo la quale l'attore avrebbe rinunciato, nell'atto introduttivo del giudizio, a richiedere quella parte della domanda che risultasse dovuta, all'esito del giudizio stesso, oltre i limiti della Competenza del giudice adito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)